Nel Decreto del 6 maggio 2021 n. 59 che contiene le misure che verranno adottate nell’ambito del PNRR, è stata inserita anche una norma che riguarda il Superbonus del 110% e che in particolare modifica le scadenze temporali dell’agevolazione.
Così, dopo che la Legge n.178/2020 di bilancio 2021 aveva già prorogati i termini entro i quali le spese sostenute possono beneficiare delle detrazioni del 110%, con il Decreto del 6 maggio scorso i termini vengono spostati ulteriormente in avanti, facilitando almeno in parte l’accesso all’agevolazione che nella pratica, proprio in virtù della forza propulsiva che sta manifestando, presenta spesso delle criticità quali la difficoltà di approvvigionamento e l’aumento incontrollato del costo delle materie prime o il carico di lavoro di tecnici e imprese non sempre compatibile con la scadenza temporale dell’agevolazione.
Questo il riepilogo delle nuove scadenze, che variano a seconda del soggetto beneficiario.
- Per gli interventi realizzati da persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà fra più persone fisiche, il superbonus spetta per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, termine prorogabile al 31 dicembre 2022 se alla data del 30 giugno sono stati realizzati lavori per almeno il 60% dell’intero;
- Per i condomini il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 senza la condizione dello stato di avanzamento del 60% al 30 giugno;
- Solo per gli IACP il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, termine prorogabile al 31 dicembre 2023 se alla data al 30 giugno 2022 son ostati realizzati lavori per almeno il 60% dell’intero.