La Legge di bilancio 2023 ha stabilito lo stralcio, cioè l’azzeramento, dei ruoli iscritti dal 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 €, ma solo per i ruoli emessi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali. Restano esclusi dallo stralcio i ruoli emessi dalle Amministrazioni ed Enti locali.
Il periodo di riferimento che va dal 1/1/2000 fino al 31/12/2015 riguarda “l’affidamento del ruolo” e non la notifica della cartella che è successiva, quindi si può verificare il caso
di una cartella notificata ad inizio 2016 ma riferita ad un ruolo caricato prima del 31/12/2015, ed in questo caso l’importo se inferiore a 1.000 € beneficia dello stralcio.
Riguardo all’importo massimo di 1.000 € è utile fare alcune precisazioni.
L’importo va considerato al netto degli interessi di mora maturati sulla cartella e delle spese di notifica della cartella stessa, quindi va considerato solo l’importo originario dell’iscrizione a ruolo che se inferiore a 1.000 € beneficia dello stralcio anche se l’importo della cartella ha superato nel tempo questa cifra per effetto degli interessi di mora.
Altra precisazione riguarda il fatto che l’importo di 1.000 € va riferito ad ogni singolo carico e non all’importo della cartella, questo significa che nel caso una cartella sia maggiore di 1.000 € ma contenga più ruoli diversi che singolarmente sono inferiori a questa cifra, l’intera cartella verrà stralciata.
Infine, il limite di 1.000 € è riferito all’importo residuo, cioè se il ruolo inizialmente era di un importo più alto ma nel frattempo è stato pagato in parte, per es. con una rateazione, ed è sceso sotto il limite di 1.000 € anche in questo caso verrà azzerato.
Per i tributi locali ed in genere per i ruoli emessi dagli Enti locali le regole sono diverse.
Questi ruoli non verranno stralciati per intero ma solo per la parte degli interessi di mora e le sanzioni, mentre sarà dovuto l’importo iniziale del tributo iscritto a ruolo, inoltre per le sanzioni amministrative quali ad es. le multe stradali saranno stralciati solo gli interessi ma non la sanzione che dovrà perciò essere pagata per intero.
Per di più la Legge prevede che i singoli Enti locali possono deliberare entro il 31 gennaio prossimo di non aderire allo stralcio, con l’effetto che non ci sarebbe in questo caso nessuna riduzione significativa per i ruoli emessi da quell’Ente.
Verificandosi questa eventualità, resterebbe comunque aperta anche per questi ruoli la possibilità di usufruire della “Rottamazione quater”, della quale diremo a parte.
Ultimo aspetto da considerare è quello del tempo, che è stabilito al 31 marzo prossimo termine entro il quale l’Agenzia Entrate Riscossione dovrà provvedere allo stralcio dei ruoli. Fino al 31 marzo quindi, considerato che i termini di versamento sono sostanzialmente sospesi, in presenza di cartelle inferiori a 1.000 € potenzialmente stralciabili, è ragionevole sospendere i pagamenti anche di eventuali rateazioni in corso perché i versamenti fatti dal 1 gennaio al 31 marzo sarebbero comunque acquisiti dall’Agenzia Entrate Riscossione senza nessun beneficio per il debitore.