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Decreti emergenza covid

D.L. 18 DEL 17 MARZO – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori autonomi

A partire dal 5 marzo scorso tutti i dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni di età, in conseguenza della disposta chiusura delle scuole, possono usufruire di uno specifico congedo per la durata massima complessiva

anche non continuativa di 15 giorni, con una indennità pari al 50 % della retribuzione e con copertura della contribuzione figurativa. Il limite di 12 anni di età non è richiesto e non vi sono limiti di età nel caso di figli con disabilità grave.

L’utilizzo di questa specifica forma di congedo sostituisce il congedo parentale ordinario, pertanto per i soggetti che in questo periodo hanno in corso un congedo parentale questo viene automaticamente interrotto e sostituito da questa forma specifica.

Anche per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS e per i lavoratori autonomi è riconosciuta la stessa indennità alle stesse condizioni, ma in questo caso la misura dell’indennità è rapportata alla retribuzione convenzionale autonomi ovvero alla indennità convenzionale di maternità per gli autonomi.

Entrambi i genitori possono usufruire del congedo ma solo alternativamente fra loro e comunque per un periodo massimo cumulativo di 15 giorni lavorativi, con la ulteriore condizione che uno dei genitori non sia già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione del lavoro oppure disoccupato o non lavoratore.

In conclusione Il congedo per i figli a casa spetta alternativamente ad entrambi i genitori purché entrambi lavorino, nel caso invece che uno dei genitori non abbia impegni lavorativi che gli impediscono di stare a casa con i figli l’altro genitore non potrà usufruire di questa specifica forma di congedo.

In alternativa all’indennizzo di cui sopra e rispettando le stesse condizioni, i soggetti interessati a questa forma specifica di congedo possono scegliere di non utilizzarlo e di convertire il diritto al congedo in un “bonus baby-sitting” di 600 € per i servizi resi a partire dal 5 marzo scorso.

Per i dipendenti del settore sanitario di qualunque ruolo il “bonus baby-sitting” di cui sopra è aumentato a 1.000 €.

Lavoratori Autonomi

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni obbligatorie INPS artigiani o commercianti, per i titolari di partita iva ed i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS, è riconosciuta una indennità di 600 € per il mese di marzo 2020.

Sono esclusi dal diritto alla indennità i soggetti che percepiscono pensione oppure che sono iscritti ad un’altra forma previdenziale obbligatoria.

Per ricevere l’indennità i soggetti interessati dovranno fare apposita domanda all’INPS che provvederà al monitoraggio delle domande. Non è ancora chiaro in che modo dovranno essere presentate le domande ma per quanto risulta da comunicazioni dell’INPS la modalità dovrebbe essere quella telematica.

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